Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano ogni anno, entro e non oltre il 31 dicembre, le acque di balneazione e determinano la durata della stagione balneare cosi' come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e). Le regioni e le province autonome provvedono affinche' il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, sia effettuato secondo le modalita' dell'allegato VI. Il primo programma di monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, avviene a decorrere dalla stagione balneare 2009. I risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per determinare la serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione di cui all'articolo 7. Non appena viene avviato il monitoraggio ai sensi del presente decreto, puo' cessare il monitoraggio dei parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni. Il punto di monitoraggio e' fissato, all'interno di ciascuna acqua di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio piu' elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione. Per ciascuna acqua di balneazione e' fissato un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare e, per la prima volta, prima dell'inizio della stagione balneare 2009. Il campionamento e' effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio. I campioni prelevati durante l'inquinamento di breve durata possono non essere presi in considerazione ai fini della valutazione di cui all'articolo 7 e sono sostituiti da campioni prelevati secondo le modalita' di cui all'allegato IV. In caso di situazioni anomale, il programma di monitoraggio di cui al comma 4 puo' essere sospeso e viene ripreso appena possibile, dopo il termine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione anomala. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ogni sospensione del programma di monitoraggio, indicandone le ragioni. Esse forniscono tali rapporti entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica tali dati alla Commissione europea al piu' tardi in concomitanza con la relazione annuale successiva, di cui all'articolo 16. Le regioni e le province autonome garantiscono che l'analisi della qualita' delle acque di balneazione sia effettuata secondo i metodi di riferimento specificati nell'allegato I e le procedure di cui all'allegato V. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali puo' consentire l'applicazione di metodi o procedure alternative, purche' sia dimostrato che i risultati ottenuti siano equivalenti a quelli ottenuti applicando i metodi specificati nell'allegato I e le procedure di cui all'allegato V. Tutte le informazioni pertinenti sui metodi o sulle procedure applicate e sulla loro equivalenza sono trasmesse alla Commissione europea da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I risultati dei programmi di monitoraggio, eseguiti almeno con la frequenza indicata negli allegati di cui al presente decreto, sono trasmessi tempestivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ai comuni interessati, anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3.

Testo vigente dal 4 luglio 2008

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116~art6 · fonte del testo

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