Art. 10 — Misure di gestione in circostanze eccezionali
Le autorita' competenti provvedono affinche' vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualita' delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.
Testo vigente dal 4 luglio 2008
