Art. 15 — Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' pervenuta la domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorita' di ricezione di cui all'articolo 14, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, ammette il richiedente in via anticipata e provvisoria al patrocinio. I provvedimenti di rigetto sono succintamente motivati. Si applica l'articolo 126, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Testo vigente dal 1 luglio 2005
