Art. 90 — Modifiche all'articolo 212 del codice della giustizia contabile - Titolo esecutivo
All'articolo 212 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole «sull'originale o sulla copia, della seguente formula» sono sostituite dalle seguenti: «o del funzionario all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula»;
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali e' stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento.»;
- c)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con motivata istanza al presidente della sezione, che provvede con decreto; la richiesta nell'interesse dell'amministrazione e' fatta per il tramite del pubblico ministero.»;
- d)al comma 5, dopo le parole «Il dirigente della segreteria della sezione» sono inserite le seguenti: «o il funzionario delegato».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
