Art. 89 — Modifiche all'articolo 203 del codice della giustizia contabile - Proposizione e termini per la domanda
All'articolo 203 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole «deve essere depositato» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere proposto mediante deposito»;
- b)al comma 3, le parole «, decorrenti dall'irrevocabilita' nei casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsita', della collusione o dal rinvenimento dei documenti» sono soppresse.
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
