Modifiche all'articolo 214 del codice della giustizia contabile - Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato All'articolo 214 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di pluralita' di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di piu' crediti della stessa entita', da ciascuna amministrazione in parti uguali.»;
- b)al comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «L'amministrazione puo' richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilita' del debitore.».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
