Art. 73 — Modifiche all'articolo 162 del codice della giustizia contabile - Reclamo
All'articolo 162 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria»;
- b)al comma 2, dopo le parole «fissa l'udienza» e' inserita la seguente: «camerale» e dopo le parole «a cura della segreteria» sono aggiunte le seguenti: «unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
