Art. 68 — Modifiche all'articolo 155 del codice della giustizia contabile - Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso
All'articolo 155 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «Il giudice unico» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice monocratico»;
- b)al comma 3, le parole «che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione.» sono sostituite dalle seguenti: «con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.»;
- c)al comma 4, le parole «non intercorrono piu' di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «intercorrono non meno di centoventi giorni»;
- d)il comma 5 e' abrogato;
- e)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»;
- f)al comma 6, le parole «deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «intercorre un termine non minore di novanta giorni»;
- g)al comma 7, le parole «quaranta giorni» e «ottanta giorni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «centoventi giorni» e «centocinquanta giorni» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
- h)al comma 8, primo periodo, la parola «collegio» e' sostituita dalla seguente: «giudice»;
- i)al comma 10, la parola «collegio» e' sostituita dalla seguente: «giudice».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
