Art. 62 — Modifiche all'articolo 147 del codice della giustizia contabile - Iscrizione a ruolo d'udienza
All'articolo 147 del codice della giustizia contabile il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonche' al pubblico ministero.».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
