Art. 63 — Modifiche all'articolo 148 del codice della giustizia contabile - Udienza di discussione
All'articolo 148 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'agente contabile puo' chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione puo' comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.»;
- b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
