Art. 63 — Modifiche all'articolo 148 del codice della giustizia contabile - Udienza di discussione

All'articolo 148 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'agente contabile puo' chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione puo' comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.»;
  • b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.».

Testo vigente dal 16 ottobre 2019

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114~art63 · fonte del testo

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