Art. 53 — Modifiche all'articolo 114 del codice della giustizia contabile - Deferimento della questione
All'articolo 114, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
