Sono fatti salvi gli effetti degli atti di contestazione notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 1998 con la procedura di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; se, a seguito della notifica di tali atti, il responsabile della violazione ha prodotto deduzioni difensive e non e' stato emesso atto di irrogazione della sanzione, il competente ufficio, se del caso, procede all'irrogazione applicando le disposizioni di cui all'articolo 54. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati ai concessionari con la procedura di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. I procedimenti sanzionatori in corso alla data del 31 dicembre 1998 possono essere definiti, quanto alle sanzioni, con il pagamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 APRILE 2001, N. 193)). ((Per i casi di ritardati riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore di tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiro.))

Testo vigente dal 9 giugno 2001 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2001

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1999 al 9 giugno 2001. 14 parole tolte, 34 parole aggiunte.

… pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 APRILE 2001, N. 193. Per i casi di tolto: ritardato riversamento aggiunto: ritardati riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai tolto: riversamenti con postagiro di somme affluite aggiunto: tardivi riversamenti effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti aggiunto: postali vincolati a favore di tali enti, si tolto: applicano le sanzioni previste dall'articolo 53 aggiunto: applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art64 · fonte del testo

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