Art. 65 — Notificazione degli atti e dei provvedimenti

Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le notificazioni sono effettuate con le modalita' stabilite dall'articolo 14, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art65 · fonte del testo

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