Art. 21 — Attività di recupero crediti
I concessionari possono esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilita'. Tale attivita' e' svolta attraverso strutture ed uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso svolgere le attivita' di recupero crediti od esserne coinvolti. L'attivita' di recupero crediti non puo' essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve intendersi esteso anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di persone fisiche, e alle societa' controllate e collegate di cui all'articolo 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche.
Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
