Art. 41 — Rappresentanza dei concessionari
Il legale rappresentante del concessionario puo' delegare uno o piu' dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice dell'esecuzione. ((L'agente della riscossione puo' essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:))
- a)((alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;))
- b)((al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;))
- c)((alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile.))
Testo vigente dal 29 novembre 2006 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
