Art. 11 — R e v o c a
Il concessionario incorre nella revoca se:
- a)non inizia il servizio alla data fissata nell'atto di concessione;
- b)non trasmette gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1;
- c)commette gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative, nell'atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria;
- d)risulta inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonche' per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attivita' connesse;
- e)non presta la cauzione nei termini previsti dalla convenzione accessoria di cui all'articolo 3, comma 4, o nel maggior termine assegnato dal Ministero delle finanze al ricorrere di particolari circostanze;
- f)non adegua la cauzione nei termini previsti dall'articolo 29, comma 1;
- g)utilizza ai fini dell'attivita' di recupero crediti di cui all'articolo 21 le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attivita' di riscossione mediante ruolo;
- h)viola gravemente o reiteratamente le disposizioni stabilite dall'articolo 21 o nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione, di cui all'articolo 8, comma 3. La revoca e' pronunciata, previa contestazione, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e non attribuisce allo stesso concessionario il diritto ad alcun indennizzo. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 3 e 4.
Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
