Art. 2 — Requisiti per l'affidamento del servizio
Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo e' affidata dal Ministero delle finanze a societa' per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attivita' di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso. I partecipanti al capitale delle societa' indicate al comma 1 ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle stesse societa', devono possedere, rispettivamente, i requisiti stabiliti dagli articoli 25, commi 1 e 2, e 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o comunque requisiti di professionalita' equipollenti da determinarsi con decreto ministeriale. La mancanza di tali requisiti produce gli effetti previsti dall'articolo 25, comma 3, del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; in tal caso, le funzioni attribuite dalle predette norme alla Banca d'Italia sono esercitate dal Ministero delle finanze. I trasferimenti, per atto tra vivi, delle azioni delle societa' concessionarie, nonche' le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte tali societa' sono soggette, a pena di inefficacia, alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle societa' di cui al comma 1:
- a)i membri del Parlamento e del Governo;
- b)i membri dei consigli o assemblee o giunte, e dei relativi comitati di controllo, regionali, provinciali e comunali;
- c)i dipendenti in servizio attivo degli enti che riscuotono mediante ruolo;
- d)i componenti dell'organo di revisione economica e finanziaria degli enti che riscuotono mediante ruolo. Le societa' di cui al comma 2 devono disporre di sistemi informativi automatizzati adeguati al volume delle operazioni da trattare e collegati telematicamente tra di loro e, con modalita' centralizzate, con la rete unitaria della pubblica amministrazione. Le specifiche tecniche dei sistemi e delle procedure, nonche' le misure di sicurezza dei dati e delle strutture, e le informazioni che i concessionari devono fornire ai fini di rilevazione e controllo sulla loro attivita', sono individuate con decreto del Ministero delle finanze, sentita l'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante per la protezione dei dati personali.
Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
