Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ((e alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)) Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 82 e' ((abrogato));
  • a-bis)al comma 180, dopo le parole: "commi 174 e 176", sono inserite le seguenti: "nonche' in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti";
  • a-ter)al comma 209, nell'ultimo periodo, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive" sono inserite le seguenti: "e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
  • a-quater)al primo periodo del comma 262, le parole: "22 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "36 milioni di euro" e le parole: "36 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "22 milioni di euro";
  • b)al comma 344 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.";
  • c)al comma 362, dopo le parole: "in conto residui" sono inserite le seguenti: "e quelle relative a residui passivi perenti";
  • c-bis)al comma 374, lettera d), e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di versamento effettuato con modalita' telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione";
  • c-ter)al comma 426, secondo periodo, le parole da: "irregolarita'" fino a: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' amministrative derivanti dall'attivita' svolta fino al 20 novembre 2004";
  • c-quater)dopo il comma 426 e' inserito il seguente: "426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta' prevista dal comma 426, le irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° novembre 2006";
  • c-quinquies)il comma 471 e' sostituito dal seguente: "471. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso";
  • c-sexies)al comma 534, dopo le parole: "amministrazioni regionali" sono inserite le seguenti: "della Federazione italiana gioco calcio";
  • d)il comma 540 e' ((abrogato)). (( All'articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25". ))

Testo vigente dal 15 maggio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 2005 al 15 maggio 2005. 7 parole tolte, 488 parole aggiunte in 11 capoversi.

aggiunto: Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 82 e' tolto: soppresso aggiunto: abrogato;

aggiunto: a-bis) al comma 180, dopo le parole: "commi 174 e 176", sono inserite le seguenti: "nonche' in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti";

aggiunto: a-ter) al comma 209, nell'ultimo periodo, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive" sono inserite le seguenti: "e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie";

aggiunto: a-quater) al primo periodo del comma 262, le parole: "22 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "36 milioni di euro" e le parole: "36 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "22 milioni di euro";

tolto: d) il comma 540 e' soppressoaggiunto: c-bis) al comma 374, lettera d), e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di versamento effettuato con modalita' telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione";

aggiunto: c-ter) al comma 426, secondo periodo, le parole da: "irregolarita'" fino a: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' amministrative derivanti dall'attivita' svolta fino al 20 novembre 2004";

aggiunto: c-quater) dopo il comma 426 e' inserito il seguente: "426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta' prevista dal comma 426, le irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° novembre 2006";

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

aggiunto: c-quinquies) il comma 471 e' sostituito dal seguente: "471. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso";

aggiunto: c-sexies) al comma 534, dopo le parole: "amministrazioni regionali" sono inserite le seguenti: "della Federazione italiana gioco calcio";

aggiunto: d) il comma 540 e' abrogato. All'articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari