Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 327/2003

    Parametro
    30 ottobre 2003

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme int…

    Art. 117 cost. · Art. 108 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali · Art. 5 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1999 al 6 febbraio 2018. 417 parole tolte, 6 parole aggiunte in 19 capoversi.

tolto: Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

tolto: a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

tolto: 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

tolto: 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

tolto: 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;

tolto: 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

tolto: 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107; 6)NUMERO SOPPRESSOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 29 OTTOBRE 1999 aggiunto: 2 GENNAIO 2018, N. tolto: 443.

tolto: 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

tolto: b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

tolto: 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

tolto: 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

tolto: 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

tolto: c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

tolto: 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

tolto: 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

tolto: 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

tolto: 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

tolto: 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

tolto: 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. aggiunto: 1

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art108 · fonte del testo

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