Art. 2 — Adempimenti dell'Agente della riscossione

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attivita' di cui all'articolo 1, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

  • a)la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel piu' ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
  • b)il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalita' di cui alla lettera a);
  • c)la gestione delle attivita' di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensi dell'articolo 1;
  • d)la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresi' le ulteriori modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonche' le riscossioni effettuate nel mese precedente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 7 agosto 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art2 · fonte del testo