Art. 3 — Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche
Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche, comprese le funzioni di polizia mineraria, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 5. E' trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi, nonche' la determinazione dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni. Il distretto minerario di Trieste e' soppresso.
Testo vigente dal 14 giugno 2002
