Art. 3 — Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche, comprese le funzioni di polizia mineraria, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 5. E' trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi, nonche' la determinazione dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni. Il distretto minerario di Trieste e' soppresso.

Testo vigente dal 14 giugno 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-23;110~art3 · fonte del testo

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