Art. 9 — Funzioni amministrative in materia di trasporti

Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalita' di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato ai sensi dell'articolo 11. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative, salvo quelle espressamente mantenute allo Stato dall'articolo 11, in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada, navigazione interna e porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento energetico. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonche' nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. L'individuazione delle aree dei porti, diverse da quelle per le quali e' operato il conferimento alla Regione dal presente decreto, e' effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2. Tra le funzioni trasferite di cui al comma 2 sono ricomprese in particolare quelle relative:

  • a)alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori, inclusa la nomina dei comitati provinciali;
  • b)agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone, ivi compresa la nomina delle commissioni esaminatrici;
  • c)al rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonche' dei certificati di abilitazione professionale in materia;
  • d)all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle scuole nautiche. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), la Regione puo' avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo i criteri e le modalita' definiti convenzionalmente tra la Regione e queste ultime. I proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, per la parte non gia' trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, nonche' dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, spettano alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. In relazione al trasporto ferroviario, il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacita' di infrastruttura, da' priorita' ai servizi di trasporto, quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilita' dei cittadini, disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e la Regione. Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia quelli individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni, che tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza, per il collegamento della Regione Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i servizi interregionali continuano ad essere disciplinati dal contratto di servizio nazionale. Nei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonche' in quelli di cui al comma 7, sono ricompresi quelli disciplinati dai contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con accordo di programma da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione vengono indicati i servizi ferroviari trasferiti ai sensi del presente decreto e vengono conseguentemente quantificate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantirne un livello di erogazione almeno pari a quello delle Regioni contermini. Con il medesimo, o con altro accordo, qualora utile alla piu' sollecita definizione del trasferimento di cui all'articolo 10, vengono altresi' quantificate le risorse relative a tale trasferimento. Al fine di garantire comunque il miglior livello dei servizi ferroviari trasferiti con il presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano, altresi', con la Regione specifici accordi di programma disciplinanti i miglioramenti quantitativi e qualitativi da apportare agli stessi, nonche' i conseguenti maggiori oneri necessari alla loro realizzazione. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio della Regione, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 8, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalla Regione mediante convenzione.

Testo vigente dal 4 maggio 2004

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 344/2005

    Questione inammissibile
    29 luglio 2005

    È inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Veneto avverso l'art. 9, comma 7, del d. lgs. 1° aprile 2004, n. 111, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti, in riferimento all'art. 65 dello statuto nonché agli artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118, 123 Cost., per tardività della notifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il giudizio non può, infatti, ritenersi validamente instaurato in forza della notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta nei termini presso l'Avvocatura generale dello Stato: non applicandosi ai giudizi costituzionali le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, e dalla legge 3 aprile 1979, n. 103, per la rituale proposizione del giudizio l'atto deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei ministri. Né l'irritualità della notificazione può essere sanata dalla costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, quando tale costituzione sia avvenuta, come nella specie, proprio per eccepire la predetta inammissibilità. - Sulla mancata osservanza del termine per il deposito del ricorso presso la Presidenza del Consiglio dei mnistri, vedi ord. n. 42 del 2004 e sent. n. 333 del 2000.

    Art. 9 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-01;111~art9 · fonte del testo

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