Art. 5 — Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di miniere e risorse geotermiche
Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:
- a)la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
- b)la promozione della ricerca mineraria all'estero;
- c)la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
- d)l'inventario nazionale delle risorse geotermiche;
- e)la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- f)la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che la regione deve tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
- g)la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
- h)il riconoscimento dell'idoneita' dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.
Testo vigente dal 14 giugno 2002
