Art. 1 — Trasferimento di funzioni in materia di energia
Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attivita' di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 2.
Testo vigente dal 14 giugno 2002
