Art. 4 — Trasferimento di rapporti e del patrimonio del distretto minerario di Trieste
La regione subentra nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti del soppresso distretto minerario, nella proprieta' degli immobili, delle attrezzature e degli arredi, nonche', salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.
Testo vigente dal 14 giugno 2002
