(( Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento. )) Il contratto quadro puo' prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o piu' dei seguenti elementi:

  • a)la sicurezza dello strumento;
  • b)il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
  • c)nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. (( Nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalita' concordate, del blocco dello strumento, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al piu' tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. )) Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

Testo vigente dal 13 gennaio 2018

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Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2010 al 13 gennaio 2018. 43 parole tolte, 64 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di unoaggiunto: Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, tolto: ove esso venga utilizzato per manifestare il consenso ad eseguire operazioni di pagamento il aggiunto: il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di …

… di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. Nei casi di cui al comma 2aggiunto: , il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalita' concordate, del blocco dello strumentoaggiunto: , motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al piu' tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non tolto: risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o aggiunto: debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art6 · fonte del testo

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