Il prestatore di servizi di pagamento non puo' addebitare all'((utente)) dei servizi di pagamento le spese sostenute per ((l'adempimento dei propri obblighi di informazione o per)) l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente Titolo, salvo quanto previsto negli articoli 16, comma 4, 17, comma 5, e 24, comma 2. Quando applicabili, le spese sono concordate tra l'((utente)) e il prestatore di servizi di pagamento in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da quest'ultimo. (( Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione europea, ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione europea, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilita' di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)). (( Il beneficiario non puo' applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento. )) (( L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' designata quale autorita' competente a verificare l'osservanza del divieto di cui al comma 4, e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. )) Le disposizioni del presente articolo non producono effetti sul pagamento di eventuali spese concordate tra prestatori di servizi di pagamento o soggetti di cui essi si avvalgono.

Testo vigente dal 13 gennaio 2018

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Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2010 al 13 gennaio 2018. 99 parole tolte, 145 parole aggiunte.

Il prestatore di servizi di pagamento non puo' addebitare tolto: all'utilizzatore aggiunto: all'utente dei servizi di pagamento le spese sostenute per aggiunto: l'adempimento dei propri obblighi di informazione o per l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente Titolo, salvo quanto … 17, comma 5, e 24, comma 2. Quando applicabili, le spese sono concordate tra tolto: l'utilizzatore aggiunto: l'utente e il prestatore di servizi di pagamento in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da quest'ultimo. Se tolto: un'operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie da parte del aggiunto: il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione europea, ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento tolto: del pagatore aggiunto: coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione europea, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilita' di prevedere forme di esenzione tolto: del beneficiario, nel caso sia un consumatore, da spese per accredito aggiunto: dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti. tolto: Il prestatore di servizi di pagamento consente al beneficiario di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene venduto o del servizio prestato per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento compreso nell'ambito d'applicazione del presente decreto. Il beneficiario non puo' applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218. Il beneficiario non puo' applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' designata quale autorita' competente a verificare l'osservanza del divieto di cui al comma 4, e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La Banca d'Italia tolto: puo' stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell'esigenza di promuovere l'utilizzo degli strumenti di pagamento piu' efficienti ed affidabili aggiunto: e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Le disposizioni del presente articolo non producono effetti sul pagamento di eventuali spese concordate tra prestatori di servizi di pagamento o soggetti di cui essi si avvalgono.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art3 · fonte del testo

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