((Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento non puo' essere revocato dall'utente.)) (( Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, se l'operazione di pagamento e' disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non puo' revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o beneficiario. )) Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore puo' revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore da' tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalita' e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, l'((utente)) puo' revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato. (( Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento puo' essere revocato solo se e' stato concordato tra l'utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento e' necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento puo' addebitare le spese della revoca solo qualora cio' sia previsto nel contratto quadro. )) In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)). Nell'ambito di un contratto quadro, il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento puo' essere revocato nella forma e secondo la procedura concordata tra l'((utente)) e il prestatore di servizi di pagamento nel contratto medesimo.

Testo vigente dal 13 gennaio 2018

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2010 al 13 gennaio 2018. 56 parole tolte, 71 parole aggiunte.

Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatoreaggiunto: , l'ordine di pagamento non puo' essere revocato tolto: dall'utilizzatore aggiunto: dall'utente. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, se l'operazione di pagamento e' disposta aggiunto: da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non puo' revocare l'ordine di pagamento dopo tolto: averlo trasmesso al beneficiario o avergli dato il consenso aggiunto: aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento aggiunto: al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o beneficiario. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il … di effettuazione della revoca lo consentano. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, tolto: l'utilizzatore aggiunto: l'utente puo' revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa … cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento puo' essere revocato solo tolto: con il mutuo consenso dell'utilizzatore e del suo prestatore aggiunto: se e' stato concordato tra l'utente e i prestatori di servizi di pagamentotolto: . Nei casi previsti ai commi 2 e 3 aggiunto: interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento e' necessario anche il consenso del beneficiario. … servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento. tolto: L'irrevocabilita' di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il pagatore e il beneficiario aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218. Nell'ambito di un contratto quadro, il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento puo' essere revocato nella forma e secondo la procedura concordata tra tolto: l'utilizzatore aggiunto: l'utente e il prestatore di servizi di pagamento nel contratto medesimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art17 · fonte del testo

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