Art. 12-bis — Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

Se un'operazione di pagamento basata su carta e' disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il pagatore presta il proprio consenso, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore puo' bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al piu' tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento.

Testo vigente dal 13 gennaio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art12bis · fonte del testo

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