Art. 12 — Responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'((utente)) non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b). Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'((utente)) non e' responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando il prestatore di servizi di pagamento non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c). (( Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente. Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita e' stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attivita'. )) (( Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, il pagatore puo' sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita. )) ((Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o piu' obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, l'utente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma 3.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)).

Testo vigente dal 13 gennaio 2018

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2010 al 13 gennaio 2018. 100 parole tolte, 183 parole aggiunte.

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, tolto: l'utilizzatore aggiunto: l'utente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto … comma 1, lettera b). Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, tolto: l'utilizzatore aggiunto: l'utente non e' responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello strumento di pagamento smarrito, sottratto … all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c). Salvo il caso in cui tolto: l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo aggiunto: abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente. Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamentotolto: , prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), l'utilizzatore medesimo puo' sopportare aggiunto: non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita e' stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attivita'. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, il pagatore puo' sopportare, per un importo comunque non superiore tolto: complessivamente a 150 euro la perdita derivante aggiunto: a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto tolto: o smarrimentoaggiunto: , smarrimento o appropriazione indebita. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o piu' obblighi di cui all'articolo 7aggiunto: , con dolo o colpa grave, tolto: l'utilizzatore aggiunto: l'utente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di tolto: 150 aggiunto: 50 euro di cui al comma 3. tolto: La Banca d'Italia con proprio regolamento puo' ridurre le responsabilita' massime di cui ai commi 3 e 4 nel caso di strumenti di pagamento aventi particolari caratteristiche di sicurezza; la Banca d'Italia assicura la generale conoscibilita' degli strumenti di pagamento rispondenti a tali caratteristiche di sicurezza aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art12 · fonte del testo

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