1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)). (( Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonche' la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. (( Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalita' concordate con l'utente, con la massima sollecitudine e, al piu' tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento di cui all'articolo 20. )) (( Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento puo' addebitare spese ragionevoli per la comunicazione all'utente, ove cio' sia stato concordato tra le parti. )) (( Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non puo' rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che cio' risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale. )) Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non e' considerato ricevuto.

Testo vigente dal 13 gennaio 2018

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2010 al 13 gennaio 2018. 79 parole tolte, 159 parole aggiunte.

tolto: Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non puo' rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che cio' risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionaleaggiunto: 1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire aggiunto: o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonche' la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili tolto: all'utilizzatore aggiunto: all'utente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati tolto: all'utilizzatore aggiunto: all'utente, salvo che tolto: la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali aggiunto: tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalita' concordate con tolto: l'utilizzatore aggiunto: l'utente, con la massima sollecitudine e, tolto: in ogni caso aggiunto: al piu' tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento di cui all'articolo 20. … ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento puo' addebitare tolto: le spese della comunicazione all'utilizzatore aggiunto: spese ragionevoli per la comunicazione all'utente, ove cio' sia stato concordato tra le partiaggiunto: . Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non puo' rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che cio' risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non e' considerato ricevuto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art16 · fonte del testo

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