Art. 34-quinquies — Sanzioni in materia di commissioni interbancarie

(( Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni:

  • a)articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015;
  • b)articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1, del presente decreto. )) Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218

3

Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 10 giugno 2020

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 10 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 2018 al 10 giugno 2020. 11 parole tolte, 22 parole aggiunte in 3 capoversi.

Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamentotolto: , la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero … e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per tolto: le seguenti violazioni: inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo aggiunto: l'inosservanza delle seguenti disposizioni:

aggiunto: a) articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015;

aggiunto: b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e tolto: all'articolo 34-ter, comma 1aggiunto: , del presente decreto. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere … tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischiotolto: . 3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art34quinquies · fonte del testo

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