Art. 12 — Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
l. All'articolo 23 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la numerazione dei commi: «3, 4 e 5» e' sostituita dalla seguente: «2, 3 e 4»;
- b)il comma 2, cosi' come rinumerato, e' sostituito dal seguente: «2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.»;
- c)al comma 3, cosi' come rinumerato, le parole: «gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41».
Testo vigente dal 3 novembre 2009
