Art. 35 — Avvisi alle parti e ai difensori
L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine, ricevuta dall'autorita' di esecuzione la documentazione delle attivita' compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.
Testo vigente dal 13 luglio 2017
