Art. 7 — Idoneità dei lavoratori marittimi all'imbarco
Ai fini della verifica dell'idoneita' al lavoro, il lavoratore marittimo e' sottoposto alle seguenti visite presso le strutture sanitarie del Ministero della salute:
- a)visita preventiva di imbarco, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 323 del codice della navigazione;
- b)visita periodica di idoneita', con frequenza biennale, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602. Avverso il giudizio di idoneita' di cui al comma 1, e' ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, alla Commissione medica permanente di I grado. Contro le risultanze delle visite effettuate dalla Commissione medica permanente di I grado e' ammesso il ricorso alla Commissione medica centrale di II grado, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il personale marittimo addetto ai turni di guardia che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con lo svolgimento del lavoro notturno, e' assegnato al corrispondente lavoro diurno per cui e' idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Testo vigente dal 24 giugno 2005
