Il lavoratore marittimo ha diritto di beneficiare su base annua, di ferie retribuite pari ad almeno trenta giorni o, per periodi di attivita' inferiori all'anno, di una parte corrispondente alla durata dell'attivita' svolta. Il periodo minimo di ferie annuali retributive non puo' essere sostituito da un'indennita', eccetto nel caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato.
Testo vigente dal 24 giugno 2005
