1. L'impiego nel servizio di ormeggio e' subordinato all'accertamento dell'idoneita' fisica del prestatore del servizio attestata nel certificato di cui all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, emesso da un dirigente medico in servizio presso il Ministero della salute. Contro le risultanze della visita sanitaria e' ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, costituita presso la Capitaneria di porto. 2. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica del prestatore del servizio e' riconosciuto l'accertamento effettuato in altri Stati membri dell'Unione europea qualora il certificato medico in possesso dell'interessato sia stato rilasciato sotto l'autorita' di un altro Stato membro in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022. 3. La sorveglianza sanitaria, finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza degli ormeggiatori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa, e' svolta dal medico competente. La vigilanza sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e' svolta dalle autorita' competenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Testo vigente dal 20 luglio 2024

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