Art. 5 — Obblighi dell'armatore e del comandante
L'armatore della nave deve fornire al comandante le risorse necessarie per poter organizzare il lavoro a bordo nel rispetto delle finalita' di cui all'articolo 6. Il comandante della nave adotta tutti i provvedimenti necessari per far si' che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente decreto siano rispettate.
Testo vigente dal 24 giugno 2005
