All'articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3, il primo periodo e' soppresso;
  • b)il comma 3, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5, purche' siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.»; Alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 1, comma 3, dopo le parole «enti del Terzo settore» le parole «non commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o» e le parole «comma 1, lettera u)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
  • b)all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.»; All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, puo' individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo.».

Testo vigente dal 10 settembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105~art31 · fonte del testo

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