Art. 3 — Modifiche agli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
L'articolo 89, comma 7, secondo periodo, del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' soppresso. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera a), del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: «delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile »;
- b)all'articolo 10, primo comma:
- 1)al numero 12) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile »;
- 2)al numero 15), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola: «ONLUS» e' sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore»;
- 3)ai numeri 19), 20), 27-ter), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola: «ONLUS» e' sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile ». Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del decreto del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Testo vigente dal 12 dicembre 2025
