Art. 22 — Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017
All'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5.»;
- b)il comma 2 e' abrogato.
Testo vigente dal 10 settembre 2018
