Art. 5 — Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017
All'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attivita' di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.»;
- b)dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attivita' di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.».
Testo vigente dal 10 settembre 2018
