Art. 3 — Disciplina transitoria degli accordi di esclusiva
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 200.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 200.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 2015 al 15 dicembre 2021. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli accordi di esclusiva di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del presente decreto legislativo stipulati dopo il 17 luglio 2013 sono adeguati alle disposizioni del predetto comma 9 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Decorso tale termine, la durata dei predetti accordi e' ridotta, ove superiore, a dieci anni, fermo restando la possibilita' di riesame ai sensi del secondo periodo della medesima lettera a) del comma 9.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-18;102~art3 · fonte del testo
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