Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 59:
  • 1)alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accesso civico»;
  • 2)al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento» e le parole «Le attivita' finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.» sono soppresse;
  • 3)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;
  • b)l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: «Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale.»;
  • c)all'articolo 61:
  • 1)alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e regole deontologiche»;
  • 2)i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. 2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione.».

Testo vigente dal 4 settembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101~art5 · fonte del testo

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