Art. 4 — Piano di gestione dei rischi in agricoltura
(( L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno e' determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano", tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie. )) Il ((Piano)) e' elaborato ((anche)) sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da:
- a)un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;
- b)tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- c)un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- d)un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
- e)un rappresentante della Cooperazione agricola;
- f)un rappresentante dell'Associazione nazionale ((degli organismi collettivi)) di difesa (ASNACODI);
- g)due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).
- g-bis)un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- g-ter)un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS). (( Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. )) (( Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per:
- a)tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;
- b)area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- c)eventi coperti, garanzia;
- d)tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. )) Nel ((Piano)) possono essere disposti anche:
- a)i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
- b)qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche. Al fine di garantire continuita' alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo ((Piano)), continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.
Testo vigente dal 28 aprile 2018
