Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38
Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Finalita). - 1. Il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. 2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamita' naturali o eventi eccezionali quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonche' le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:
- a)misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;
- b)interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
- c)interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.";
- b)agli articoli 2, 4, 6, 9, 12, 15 e 17, le parole: "Ministro delle politiche agricole e forestali" e "Ministero delle politiche agricole e forestali", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";
- c)all'articolo 2, comma 1, le parole: "dal punto 11.5 degli" sono sostituite dalla seguente: "dagli";
- d)all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome";
- e)all'articolo 2, comma 2, le parole: "raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone" sono sostituite dalle seguenti: "sia superiore al 30 per cento della produzione";
- f)all'articolo 2, comma 5-bis, le parole: "deve intendersi" sono sostituite dalle seguenti: "e' comprensiva";
- g)all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente: "5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. Quando dalle rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno.".
- h)all'articolo 4, comma 4, lettera c), le parole: "evento climatico avverso" sono sostituite dalle seguenti: "calamita' naturali ed altri eventi eccezionali, avversita' atmosferiche";
- i)all'articolo 4, comma 4, lettera d), le parole: "e/o strutture" sono sostituite dalle seguenti: "impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.";
- l)all'articolo 4, dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Al fine di garantire continuita' alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo piano assicurativo, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.";
- m)all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola (1), iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.";
- n)all'articolo 5, comma 2, le parole: "al punto 11.3 degli orientamenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli orientamenti e regolamenti";
- o)all'articolo 5, comma 2, lettera a), le parole: "produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento;";
- p)all'articolo 5, comma 2, lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;";
- q)all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;";
- r)all'articolo 8, comma 1, le parole: "delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "della previdenza sociale";
- s)all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: "e loro consorzi", sono inserite le seguenti: "nonche' altri soggetti giuridici,";
- t)all'articolo 11, comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: "o fondersi previa delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria";
- u)all'articolo 12, comma 3, lettera c), dopo le parole: "iniziative mutualistiche" sono aggiunte le seguenti: ", il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, e' approvato dal consiglio di amministrazione";
- v)all'articolo 12, comma 4, dopo le parole: "lettere a)," e' inserita la seguente: "b),";
- z)all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle verifiche effettuate dal collegio sindacale, ai fini dell'espressione del parere di ammissibilita' al contributo, provvedono a controllare:
- a)che i contratti ed i certificati di polizza siano conformi alle disposizioni contenute nel Piano assicurativo annuale, di cui all'articolo 4;
- b)che i valori assicurativi siano stati determinati applicando, al massimo, i prezzi di mercato alla produzione, stabiliti ai sensi della normativa vigente;
- c)che il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia superiore al limite previsto dalla normativa vigente;
- d)che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo il diritto di opzione.";
- aa)all'articolo 13, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Qualora gli enti di cui al comma 1 siano in possesso di certificazione ISO9001 dei procedimenti relativi al loro funzionamento, con particolare riferimento all'attivita' di difesa passiva, rilasciata da enti di certificazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il parere di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso il predetto termine il parere si intende positivo e il Ministero da' corso alla emissione del provvedimento di erogazione del contributo.";
- bb)all'articolo 17:
- 1)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.";
- 2)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4.". --------------- (1)Osservazione della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel parere del 6 marzo 2008 e condizione della IX Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica: parziale accoglimento per compatibilita' comunitaria.
Testo vigente dal 5 maggio 2008
