Art. 3 — Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

All'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Piano di gestione dei rischi in agricoltura»;
  • b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno e' determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano", tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie.»;
  • c)al comma 2, le parole: «Piano assicurativo» sono sostituite dalla seguente: «Piano»; dopo la parola: «elaborato» e' inserita la seguente: «anche»; alla lettera f) le parole: «dei consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «degli organismi collettivi»; dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
  • g-ter)un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).»;
  • d)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»;
  • e)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per:
  • a)tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;
  • b)area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • c)eventi coperti, garanzia;
  • d)tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.»;
  • f)al comma 5 e 5-bis, le parole: «piano assicurativo» sono sostituite dalla seguente: «Piano».

Testo vigente dal 13 aprile 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;32~art3 · fonte del testo

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