Art. 3 — Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione

In base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione europea, del 27 febbraio 2003, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:

  • a)nel caso di consorzi di coassicurazione, piu' del 20 per cento del mercato rilevante;
  • b)nel caso dei consorzi di coriassicurazione, piu' del 25 per cento del mercato rilevante. I limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nel caso di rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione e' valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102~art3 · fonte del testo

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