Art. 2-bis — Polizze assicurative sperimentali
Ai sensi del presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali:
- a)le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa a causa degli eventi di cui all'articolo 1 e la variazione del prezzo di mercato;
- b)le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantita' e qualita' a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici. Le polizze sperimentali di cui al comma 1 possono avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Testo vigente dal 28 aprile 2018
