Art. 41 — Informazioni (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 78; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 19)
Informazioni (direttiva 2013/59/((Euratom)), articolo 78; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 19) Chiunque produce, importa, o immette sul mercato sostanze radioattive, generatori di radiazioni ionizzanti, prodotti e apparecchiature in genere contenenti sostanze radioattive, o altre sorgenti di radiazioni, e' obbligato a fornire all'acquirente complete informazioni a corredo degli stessi. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in forma scritta e devono contenere:
- a)le indicazioni sul corretto utilizzo, sul collaudo, sulla manutenzione, sulle modalita' di smaltimento o comunque di cessazione della detenzione e sui potenziali rischi radiologici associati all'utilizzo, incluse le precauzioni tecniche da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite;
- b)la certificazione che le caratteristiche progettuali dei medesimi prodotti consentono di limitare le esposizioni al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile;
- c)le indicazioni sul corretto uso da parte del consumatore finale. Chiunque produce, importa o immette sul mercato attrezzature medico-radiologiche e' obbligato a fornire all'acquirente a corredo delle stesse, informazioni scritte aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 2 sulla valutazione del rischio per i pazienti e sugli elementi utili per la valutazione clinica. Le modalita' di attuazione dell'obbligo di informativa di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite nell'Allegato IX.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
